Questo mese Luciano Ponzi ci parla di intercettazioni telefoniche, ambientali ed informatiche. Cosa fare e sopratutto cosa non fare…


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Microspia, una parola che incute un immediato senso di disagio.

Quando si parla all’interno di un’abitazione privata o di un ufficio non si è portati a pensare (se non si è del mestiere) che la nostra conversazione possa essere sotto controllo e quindi registrata. infatti è capitato che dicessi ad un cliente, dopo aver svolto un servizio di bonifica ambientale e telefonica, che l’ascolto “abusivo” c’era, vederlo diventare improvvisamente pallido pur essendo conscio del rischio e della possibilità, altrimenti avesse avuto la certezza non avrebbe incaricato un investigatore della verifica per
l’appunto.

Provate a digitare in Google la parola microspia e vedrete quanti e quali link si apriranno davanti ai vostri occhi, innumerevoli siti di spy shop, più o meno seri, che vendono a cifre talvolta irrisorie strumenti per l’intercettazione ambientale o telefonica.

Il sottoscritto, che nell’investigazione ha la sua ragione di essere, riceve quotidianamente offerte da pseudo professionisti, negozi virtuali e/o neo imprenditori del web che offrono la loro “professionalità” a noi investigatori (e non solo), sperando in facili guadagni e contando che queste apparecchiature di semplice installazione e di difficile individuazione le utilizzino un po’ “tutti”.

A questo punto è bene fare alcune precisazioni. L’intercettazione consiste nell’attività diretta a captare comunicazioni e conversazioni, nonché flussi di comunicazioni informatiche o telematiche, mediante strumenti della tecnica. L’intercettazione tende a limitare gravemente alcune importanti libertà costituzionali, essa è mezzo di ricerca della prova che può essere adoperato solamente in procedimenti relativi a determinati reati previsti dall’art. 266 e seguenti del codice di procedura penale.

Oltre ai presupposti oggettivi del reato per cui si procede, è necessario che sussistano gli ulteriori presupposti oggettivi dei gravi indizi di reato e della assoluta indispensabilità dell’intercettazione ai fini della prosecuzione delle indagini. Di regola l’intercettazione è autorizzata dal giudice per le indagini preliminari con decreto motivato, su richiesta del pubblico ministero.

Il metodo più utilizzato è l’intercettazione telefonica che è alla ribalta della cronaca quotidiana e che viene utilizzata brillantemente dalla magistratura nelle proprie inchieste, ma anche la microspia detiene il suo piccolo spazio nei nastri registrati. Essa è un dispositivo elettronico costituito solitamente da un microfono e da un trasmettitore capace di intercettare conversazioni vocali e ritrasmetterle attraverso le onde radio, appunto in radiofrequenza.

Strumento indispensabile per chi svolge indagini estremamente riservate o, nei limiti previsti dalla legge, per chi tenta di risolvere casi abbastanza problematici, viene solitamente posto in vicinanza delle persone per ascoltarne le conversazioni.
Estremamente semplice da utilizzare anche per chi non ha particolari competenze, si può occultare ovunque e in modo assai veloce senza destare alcun sospetto, i nascondigli sono veramente infiniti: in un bottone, in una penna, in un vaso, in un telefono, in auto, sotto un tavolo.

Onde evitare che alcuni si improvvisino 007 o spie dell’ultimo minuto trovando con estrema facilità i suddetti strumenti o che dir si voglia “gadget tecnologici” che sono ormai alla portata di tutte le tasche è bene soffermarsi ancora un momento al Codice di Procedura Penale, in cui all’articolo 617 e seguenti recita che chiunque, fuori dei casi consentiti dalla legge, installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti al fine d’intercettare o impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche tra altre persone è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è la reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso in danno di un pubblico ufficiale nell’esercizio o a causa delle sue funzioni ovvero da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato (articolo aggiunto dalla L. 8 agosto 1974, n. 98).

L’investigatore privato è quindi unicamente autorizzato all’individuazione e/o neutralizzazione di quegli ascolti abusivi perpetrati da persone di pochi scrupoli che vogliono carpire informazioni utili per sé o per soggetti diversi che sono disposti a pagarle al fine di poterle utilizzare per i propri scopi; il servizio di bonifica ambientale e telefonica consente la verifica di quei locali, abitazioni, uffici e/o aziende ove si sospetta possano fuoriuscire determinate notizie che altrimenti non si sarebbero conosciute, garantendo la privacy personale o il know how aziendale.

 

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