Legge 07.12.2000 n° 397 , G.U. 01.03.2001
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Capo I
MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE
Art. 1
1. All’articolo 103 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: “Presso i difensori e i consulenti tecnici non si puo’ procedere a sequestro” sono sostituite dalle seguenti:
“Presso i difensori e gli investigatori privati autorizzati e incaricati in relazione al procedimento, nonche’ presso i consulenti tecnici non si puo’ procedere a sequestro”;
b) al comma 5, dopo le parole: “dei difensori,” sono inserite le seguenti: “degli investigatori privati autorizzati e incaricati in relazione al procedimento, dei”.
Art. 2.
1. All’articolo 116 del codice di procedura penale, dopo il comma 3 e’ aggiunto il seguente: “3-bis. Quando il difensore, anche a mezzo di sostituti, presenta all’autorita’ giudiziaria atti o documenti, ha diritto al rilascio di attestazione dell’avvenuto deposito, anche in calce ad una copia”.
Art. 3.
1. All’articolo 197, comma 1, lettera d), del codice di procedura penale, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “nonche’ il difensore che abbia svolto attivita’ di investigazione difensiva e coloro che hanno formato la documentazione delle dichiarazioni e delle informazioni assunte ai sensi dell’articolo 391-ter”.
Art. 4.
1. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 200 del codice di procedura penale e’ sostituita dalla seguente:
“b) gli avvocati, gli investigatori privati autorizzati, i consulenti tecnici e i notai;”.
Art. 5.
1. All’articolo 233 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
“1-bis. Il giudice, a richiesta del difensore, puo’ autorizzare il consulente tecnico di una parte privata ad esaminare le cose sequestrate nel luogo in cui esse si trovano, ad intervenire alle ispezioni, ovvero ad esaminare l’oggetto delle ispezioni alle quali il consulente non e’ intervenuto. Prima dell’esercizio dell’azione penale l’autorizzazione e’ disposta dal pubblico ministero a richiesta del difensore. Contro il decreto che respinge la richiesta il difensore puo’ proporre opposizione al giudice, che provvede nelle forme di cui all’articolo 127.
1-ter. L’autorita’ giudiziaria impartisce le prescrizioni necessarie per la conservazione dello stato originario delle cose e dei luoghi e per il rispetto delle persone”.
Art. 6.
1. All’articolo 292, comma 2-ter, del codice di procedura penale, le parole: “all’articolo 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie” sono sostituite dalle seguenti: “all’articolo 327-bis”.
Art. 7.
1. Dopo l’articolo 327 del codice di procedura penale e’ inserito il seguente: “Art. 327-bis. – (Attivita’ investigativa del difensore). – 1. Fin dal momento dell’incarico professionale, risultante da atto scritto, il difensore ha facolta’ di svolgere investigazioni per ricercare ed individuare elementi di prova a favore del proprio assistito, nelle forme e per le finalita’ stabilite nel titolo VI-bis del presente libro.
2. La facolta’ indicata al comma 1 puo’ essere attribuita per l’esercizio del diritto di difesa, in ogni stato e grado del procedimento, nell’esecuzione penale e per promuovere il giudizio di revisione.
3. Le attivita’ previste dal comma 1 possono essere svolte, su incarico del difensore, dal sostituto, da investigatori privati autorizzati e, quando sono necessarie specifiche competenze, da consulenti tecnici”.
Art. 8.
1. Dopo l’articolo 334 del codice di procedura penale e’ inserito il seguente: “Art. 334-bis. – (Esclusione dell’obbligo di denuncia nell’ambito dell’attivita’ di investigazioni difensiva) – 1. Il difensore e gli altri soggetti di cui all’articolo 391-bis non hanno obbligo di denuncia neppure relativamente ai reati dei quali abbiano avuto notizia nel corso delle attivita’ investigative da essi svolte”.
Art. 9.
1. Dopo il primo periodo del comma 1 dell’articolo 362 del codice di procedura penale e’ inserito il seguente: “Alle persone gia’ sentite dal difensore o dal suo sostituto non possono essere chieste informazioni sulle domande formulate e sulle risposte date”.
Art. 10.
1. All’articolo 366, comma 1, del codice di procedura penale e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Il difensore ha facolta’ di esaminare le cose sequestrate nel luogo in cui esse si trovano e, se si tratta di documenti, di estrarne copia”.
2. Il comma 2 dell’articolo 366 del codice di procedura penale e’ sostituito dal seguente:
“2. Il pubblico ministero, con decreto motivato, puo’ disporre, per gravi motivi, che il deposito degli atti indicati nel comma 1 e l’esercizio della facolta’ indicata nel terzo periodo dello stesso comma siano ritardati, senza pregiudizio di ogni altra attivita’ del difensore, per non oltre trenta giorni. Contro il decreto del pubblico ministero la persona sottoposta ad indagini ed il difensore possono proporre opposizione al giudice, che provvede ai sensi dell’articolo 127”.
Art. 11.
1. Dopo il titolo VI del libro quinto del codice di procedura penale e’ inserito il seguente:
“Titolo VI-bis.
INVESTIGAZIONI DIFENSIVE
Art. 391-bis. – (Colloquio, ricezione di dichiarazioni e assunzione di informazioni da parte del difensore). – 1. Salve le incompatibilita’ previste dall’articolo 197, comma 1, lettere c) e d), per acquisire notizie il difensore, il sostituto, gli investigatori privati autorizzati o i consulenti tecnici possono conferire con le persone in grado di riferire circostanze utili ai fini dell’attivita’ investigativa. In questo caso, l’acquisizione delle notizie avviene attraverso un colloquio non documentato.
2. Il difensore o il sostituto possono inoltre chiedere alle persone di cui al comma 1 una dichiarazione scritta ovvero di rendere informazioni da documentare secondo le modalita’ previste dall’articolo 391-ter.
3. In ogni caso, il difensore, il sostituto, gli investigatori privati autorizzati o i consulenti tecnici avvertono le persone indicate nel comma 1:
a) della propria qualita’ e dello scopo del colloquio;
b) se intendono semplicemente conferire ovvero ricevere dichiarazioni o assumere informazioni indicando, in tal caso, le modalita’ e la forma di documentazione;
c) dell’obbligo di dichiarare se sono sottoposte ad indagini o imputate nello stesso procedimento, in un procedimento connesso o per un reato collegato;
d) della facolta’ di non rispondere o di non rendere la dichiarazione;
e) del divieto di rivelare le domande eventualmente formulate dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero e le risposte date;
f) delle responsabilita’ penali conseguenti alla falsa dichiarazione.
4. Alle persone gia’ sentite dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero non possono essere richieste notizie sulle domande formulate o sulle risposte date.
5. Per conferire, ricevere dichiarazioni o assumere informazioni da una persona sottoposta ad indagini o imputata nello stesso procedimento, in un procedimento connesso o per un reato collegato, e’ dato avviso, almeno ventiquattro ore prima, al suo difensore la cui presenza e’ necessaria. Se la persona e’ priva di difensore, il giudice, su richiesta del difensore che procede alle investigazioni, dispone la nomina di un difensore di ufficio ai sensi dell’articolo 97.
6. Le dichiarazioni ricevute e le informazioni assunte in violazione di una delle disposizioni di cui ai commi precedenti non possono essere utilizzate. La violazione di tali disposizioni costituisce illecito disciplinare ed e’ comunicata dal giudice che procede all’organo titolare del potere disciplinare.
7. Per conferire, ricevere dichiarazioni o assumere informazioni da persona detenuta, il difensore deve munirsi di specifica autorizzazione del giudice che procede nei confronti della stessa, sentiti il suo difensore ed il pubblico ministero. Prima dell’esercizio dell’azione penale l’autorizzazione e’ data dal giudice per le indagini preliminari. Durante l’esecuzione della pena provvede il magistrato di sorveglianza.
8. All’assunzione di informazioni non possono assistere la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa e le altre parti private.
9. Il difensore o il sostituto interrompono l’assunzione di informazioni da parte della persona non imputata ovvero della persona non sottoposta ad indagini, qualora essa renda dichiarazioni dalle quali emergano indizi di reita’ a suo carico. Le precedenti dichiarazioni non possono essere utilizzate contro la persona che le ha rese.
10. Quando la persona in grado di riferire circostanze utili ai fini dell’attivita’ investigativa abbia esercitato la facolta’ di cui alla lettera d) del comma 3, il pubblico ministero, su richiesta del difensore, ne dispone l’audizione che fissa entro sette giorni dalla richiesta medesima. Tale disposizione non si applica nei confronti delle persone sottoposte ad indagini o imputate nello stesso procedimento e nei confronti delle persone sottoposte ad indagini o imputate in un diverso procedimento nelle ipotesi previste dall’articolo 210. L’audizione si svolge alla presenza del difensore che per primo formula le domande. Anche con riferimento alle informazioni richieste dal difensore si applicano le disposizioni dell’articolo 362.
11. Il difensore, in alternativa all’audizione di cui al comma 10, puo’ chiedere che si proceda con incidente probatorio all’assunzione della testimonianza o all’esame della persona che abbia esercitato la facolta’ di cui alla lettera d) del comma 3, anche al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 392, comma 1.
Art. 391-ter. – (Documentazione delle dichiarazioni e delle informazioni). – 1. La dichiarazione di cui al comma 2 dell’articolo 391-bis, sottoscritta dal dichiarante, e’ autenticata dal difensore o da un suo sostituto, che redige una relazione nella quale sono riportati:
a) la data in cui ha ricevuto la dichiarazione;
b) le proprie generalita’ e quelle della persona che ha rilasciato la dichiarazione;
c) l’attestazione di avere rivolto gli avvertimenti previsti dal comma 3 dell’articolo 391-bis;
d) i fatti sui quali verte la dichiarazione.
2. La dichiarazione e’ allegata alla relazione.
3. Le informazioni di cui al comma 2 dell’articolo 391-bis sono documentate dal difensore o da un suo sostituto che possono avvalersi per la materiale redazione del verbale di persone di loro fiducia. Si osservano le disposizioni contenute nel titolo III del libro secondo, in quanto applicabili.
Art. 391-quater. – (Richiesta di documentazione alla pubblica amministrazione).
– 1. Ai fini delle indagini difensive, il difensore puo’ chiedere i documenti in possesso della pubblica amministrazione e di estrarne copia a sue spese.
2. L’istanza deve essere rivolta all’amministrazione che ha formato il documento o lo detiene stabilmente.
3. In caso di rifiuto da parte della pubblica amministrazione si applicano le disposizioni degli articoli 367 e 368.
Art. 391-quinquies. – (Potere di segretazione del pubblico ministero). – 1. Se sussistono specifiche esigenze attinenti all’attivita’ di indagine, il pubblico ministero puo’, con decreto motivato, vietare alle persone sentite di comunicare i fatti e le circostanze oggetto dell’indagine di cui hanno conoscenza. Il divieto non puo’ avere una durata superiore a due mesi.
2. Il pubblico ministero, nel comunicare il divieto di cui al comma 1 alle persone che hanno rilasciato le dichiarazioni, le avverte delle responsabilita’ penali conseguenti all’indebita rivelazione delle notizie.
Art. 391-sexies. – (Accesso ai luoghi e documentazione). – 1. Quando effettuano un accesso per prendere visione dello stato dei luoghi e delle cose ovvero per procedere alla loro descrizione o per eseguire rilievi tecnici, grafici, planimetrici, fotografici o audiovisivi, il difensore, il sostituto e gli ausiliari indicati nell’articolo 391-bis possono redigere un verbale nel quale sono riportati:
a) la data ed il luogo dell’accesso;
b) le proprie generalita’ e quelle delle persone intervenute;
c) la descrizione dello stato dei luoghi e delle cose;
d) l’indicazione degli eventuali rilievi tecnici, grafici, planimetrici, fotografici o audiovisivi eseguiti, che fanno parte integrante dell’atto e sono allegati al medesimo. Il verbale e’ sottoscritto dalle persone intervenute.
Art. 391-septies. – (Accesso ai luoghi privati o non aperti al pubblico). – 1. Se e’ necessario accedere a luoghi privati o non aperti al pubblico e non vi e’ il consenso di chi ne ha la disponibilita’, l’accesso, su richiesta del difensore, e’ autorizzato dal giudice, con decreto motivato che ne specifica le concrete modalita’.
2. Nel caso di cui al comma 1, la persona presente e’ avvertita della facolta’ di farsi assistere da persona di fiducia, purche’ questa sia prontamente reperibile e idonea a norma dell’articolo 120.
3. Non e’ consentito l’accesso ai luoghi di abitazione e loro pertinenze, salvo che sia necessario accertare le tracce e gli altri effetti materiali del reato.
Art. 391-octies. – (Fascicolo del difensore). – 1. Nel corso delle indagini preliminari e nell’udienza preliminare, quando il giudice deve adottare una decisione con l’intervento della parte privata, il difensore puo’ presentargli direttamente gli elementi di prova a favore del proprio assistito.
2. Nel corso delle indagini preliminari il difensore che abbia conoscenza di un procedimento penale puo’ presentare gli elementi difensivi di cui al comma 1 direttamente al giudice, perche’ ne tenga conto anche nel caso in cui debba adottare una decisione per la quale non e’ previsto l’intervento della parte assistita.
3. La documentazione di cui ai commi 1 e 2, in originale o, se il difensore ne richiede la restituzione, in copia, e’ inserita nel fascicolo del difensore, che e’ formato e conservato presso l’ufficio del giudice per le indagini preliminari. Della documentazione il pubblico ministero puo’ prendere visione ed estrarre copia prima che venga adottata una decisione su richiesta delle altre parti o con il loro intervento. Dopo la chiusura delle indagini preliminari il fascicolo del difensore e’ inserito nel fascicolo di cui all’articolo 433.
4. Il difensore puo’, in ogni caso, presentare al pubblico ministero gli elementi di prova a favore del proprio assistito.
Art. 391-nonies. – (Attivita’ investigativa preventiva). – 1.
L’attivita’ investigativa prevista dall’articolo 327-bis, con esclusione degli atti che richiedono l’autorizzazione o l’intervento dell’autorita’ giudiziaria, puo’ essere svolta anche dal difensore che ha ricevuto apposito mandato per l’eventualita’ che si instauri un procedimento penale.
2. Il mandato e’ rilasciato con sottoscrizione autenticata e contiene la nomina del difensore e l’indicazione dei fatti ai quali si riferisce.
Art. 391-decies. (Utilizzazione della documentazione delle investigazioni difensive). – 1. Delle dichiarazioni inserite nel fascicolo del difensore le parti possono servirsi a norma degli articoli 500, 512 e 513.
2. Fuori del caso in cui e’ applicabile l’articolo 234, la documentazione di atti non ripetibili compiuti in occasione dell’accesso ai luoghi, presentata nel corso delle indagini preliminari o nell’udienza preliminare, e’ inserita nel fascicolo previsto dall’articolo 431.
3. Quando si tratta di accertamenti tecnici non ripetibili, il difensore deve darne avviso, senza ritardo, al pubblico ministero per l’esercizio delle facolta’ previste, in quanto compatibili, dall’articolo 360. Negli altri casi di atti non ripetibili di cui al comma 2, il pubblico ministero, personalmente o mediante delega alla polizia giudiziaria, ha facolta’ di assistervi.
4. Il verbale degli accertamenti compiuti ai sensi del comma 3 e, quando il pubblico ministero ha esercitato la facolta’ di assistervi, la documentazione degli atti compiuti ai sensi del comma 2 sono inseriti nel fascicolo del difensore e nel fascicolo del pubblico ministero. Si applica la disposizione di cui all’articolo 431, comma 1, lettera c)”.
Art. 12.
1. All’articolo 409, comma 2, del codice di procedura penale, il terzo periodo e’ sostituito dal seguente: “Fino al giorno dell’udienza gli atti restano depositati in cancelleria con facolta’ del difensore di estrarne copia”.
Art. 13.
1. All’articolo 419, comma 3, del codice di procedura penale, le parole: “comunicato al pubblico ministero” sono soppresse.
Art. 14.
1. L’articolo 430 del codice di procedura penale e’ sostituito dal seguente: “Art. 430 – (Attivita’ integrativa di indagine del pubblico ministero e del difensore). – 1. Successivamente all’emissione del decreto che dispone il giudizio, il pubblico ministero e il difensore possono, ai fini delle proprie richieste al giudice del dibattimento, compiere attivita’ integrativa di indagine, fatta eccezione degli atti per i quali e’ prevista la partecipazione dell’imputato o del difensore di questo.
2. La documentazione relativa all’attivita’ indicata nel comma 1 e’ immediatamente depositata nella segreteria del pubblico ministero con facolta’ delle parti di prenderne visione e di estrarne copia”.
Art. 15.
1. All’articolo 431, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale, sono aggiunte, in fine, le parole: “e dal difensore”.
Art. 16.
1. All’articolo 433, comma 3, del codice di procedura penale, dopo le parole: “pubblico ministero” sono inserite le seguenti: “ed in quello del difensore”.
Art. 17.
1. All’articolo 495 del codice di procedura penale, dopo il comma 4 e’ aggiunto il seguente:
“4-bis. Nel corso dell’istruzione dibattimentale ciascuna delle parti puo’ rinunziare, con il consenso dell’altra parte, all’assunzione delle prove ammesse a sua richiesta”.
Art. 18.
1. All’articolo 512, comma 1, del codice di procedura penale, dopo le parole: “pubblico ministero” sono inserite le seguenti: “, dai difensori delle parti private”.
Capo II
MODIFICHE AL CODICE PENALE
Art. 19.
1. All’articolo 371-bis del codice penale, dopo il secondo comma e’ aggiunto il seguente: “Le disposizioni di cui ai commi primo e secondo si applicano, nell’ipotesi prevista dall’articolo 391-bis, comma 10, del codice di procedura penale, anche quando le informazioni ai fini delle indagini sono richieste dal difensore”.
Art. 20.
1. Dopo l’articolo 371-bis del codice penale e’ inserito il seguente:
“Art. 371-ter. – (False dichiarazioni al difensore). – Nelle ipotesi previste dall’articolo 391-bis, commi 1 e 2, del codice di procedura penale, chiunque, non essendosi avvalso della facolta’ di cui alla lettera d) del comma 3 del medesimo articolo, rende dichiarazioni false e’ punito con la reclusione fino a quattro anni.
Il procedimento penale resta sospeso fino a quando nel procedimento nel corso del quale sono state assunte le dichiarazioni sia stata pronunciata sentenza di primo grado ovvero il procedimento sia stato anteriormente definito con archiviazione o con sentenza di non luogo a procedere”.
Art. 21.
1. Dopo l’articolo 379 del codice penale e’ inserito il seguente:
“Art. 379-bis. – (Rivelazione di segreti inerenti a un procedimento penale). – Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, chiunque rivela indebitamente notizie segrete concernenti un procedimento penale, da lui apprese per avere partecipato o assistito ad un atto del procedimento stesso, e’ punito con la reclusione fino a un anno.
La stessa pena si applica alla persona che, dopo avere rilasciato dichiarazioni nel corso delle indagini preliminari, non osserva il divieto imposto dal pubblico ministero ai sensi dell’articolo 391-quinquies del codice di procedura penale”.
Art. 22.
1. All’articolo 375 del codice penale, dopo le parole: “371-bis,” sono inserite le seguenti: “371-ter,”.
2. All’articolo 376, primo comma, del codice penale, dopo le parole:
“371-bis,” sono inserite le seguenti: “371-ter,”.
3. All’articolo 377, primo comma, del codice penale, dopo le parole:
“davanti all’autorita’ giudiziaria ovvero” sono inserite le seguenti:
“alla persona richie- sta di rilasciare dichiarazioni dal difensore nel corso dell’attivita’ investigativa, o alla persona chiamata” e dopo le parole: “371-bis,” sono inserite le seguenti: “371-ter,”.
4. All’articolo 384 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, dopo le parole: “371-bis,” sono inserite le seguenti: “371-ter,”;
b) al secondo comma, dopo le parole: “371-bis,” sono inserite le seguenti: “371-ter,”.
Capo III
NORME DI ATTUAZIONE
Art. 23.
1. L’articolo 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, come modificato dall’articolo 22 della legge 8 agosto 1995, n. 332, e’ abrogato.
Art. 24.
1. All’articolo 222 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: “nell’articolo 38” sono sostituite dalle seguenti: “nell’articolo 327-bis del codice”;
b) il comma 4 e’ sostituito dal seguente:
“4. Ai fini di quanto disposto dall’articolo 103, commi 2 e 5, del codice, il difensore comunica il conferimento dell’incarico previsto dal comma 2 del presente articolo all’autorita’ giudiziaria procedente”.
Art. 25.
1. Le disposizioni regolamentari di cui all’articolo 206 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono modificate conformemente a quanto previsto dalla presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi’ 7 dicembre 2000
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri
Fassino, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Fassino
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LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 850):
Presentato dall’on. Anedda ed altri il 14 maggio 1996.
Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 19 settembre 1996 con parere della commissione I.
Esaminato dalla II commissione, in sede referente il 13 febbraio 1997; 3 aprile 1997; 23 luglio 1997; 12, 18, 19, 25, 26 e 31 marzo 1998; 14 e 15 aprile 1998; 16 giugno 1998; 15 e 21 luglio 1998; 15, 23 e 24 settembre 1998.
Presentata relazione (atto n. 850-2774-A) il 20 ottobre 1998 relatore on. Cesetti.
Assegnato nuovamente alla II commissione (Giustizia), in sede legislativa, il 16 marzo 1999.
Esaminato dalla II commissione, in sede legislativa il 6, 7 e 14 aprile 1999 e approvato il 21 aprile 1999 in un testo unificato con il disegno di legge n. 2774 presentato dal Ministro di grazia e giustizia (Flick).
Senato della Repubblica (atto n. 3979):
Assegnato alla 2a commissione (Giustizia), in sede deliberante, il 29 aprile 1999 con parere della commissione 1a.
Nuovamente assegnato alla 2a commissione (Giustizia), in sede referente, il 15 luglio 1999.
Esaminato dalla 2a commissione, in sede referente, il 15 luglio 1999; 21 settembre 1999; 25 novembre 1999; 12, 19, 20, 25 e 26 gennaio 2000; 23 e 24 febbraio 2000; 8, 14, 15, 16 e 21 marzo 2000.
Relazione presentata (atto n. 3979-A) il 12 giugno 2000, relatore on. Follieri.
Esaminato in aula il 18 ottobre 2000 ed approvato il 19 ottobre 2000.
Camera dei deputati (atto n. 850-2774-B):
Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede legislativa, l’8 novembre 2000 con parere della commissione I.
Esaminato dalla II commissione (Giustizia), in sede legislativa, l’8, 9 e 10 novembre 2000 ed approvato il 16 novembre 2000.
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NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto dall’amministrazione competente per materia, ai sensi dell’art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all’art. 1:
– Il testo dell’art. 103 del codice di procedura penale, come modificato dalla legge qui pubblicata, e’ il seguente:
“Art. 103 (Garanzie di liberta’ del difensore). – 1. Le ispezioni e le perquisizioni negli uffici dei difensori sono consentite solo:
a) quando essi o altre persone che svolgono stabilmente attivita’ nello stesso ufficio sono imputati, limitatamente ai fini dell’accertamento del reato loro attribuito;
b) per rilevare tracce o altri effetti materiali del reato o per ricercare cose o persone specificamente predeterminate.
2. Presso i difensori e gli investigatori privati autorizzati e incaricati in relazione al procedimento, nonche’ presso i consulenti tecnici non si puo’ procedere a sequestro di carte o documenti relativi all’oggetto della difesa, salvo che costituiscano corpo del reato.
3. Nell’accingersi a eseguire una ispezione, una perquisizione o un sequestro nell’ufficio di un difensore, l’autorita’ giudiziaria a pena di nullita’ avvisa il consiglio dell’ordine forense del luogo perche’ il presidente o un consigliere da questo delegato possa assistere alle operazioni. Allo stesso, se interviene e ne fa richiesta, e’ consegnata copia del provvedimento.
4. Alle ispezioni, alle perquisizioni e ai sequestri negli uffici dei difensori procede personalmente il giudice ovvero, nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero in forza di motivato decreto di autorizzazione del giudice.
5. Non e’ consentita l’intercettazione [c.p.p. 271] relativa a conversazioni o comunicazioni dei difensori, degli investigatori privati autorizzati e incaricati in relazione al procedimento, dei consulenti tecnici e loro ausiliari, ne’ a quelle tra i medesimi e le persone da loro assistite.
6. Sono vietati il sequestro e ogni forma di controllo della corrispondenza tra l’imputato e il proprio difensore in quanto riconoscibile dalle prescritte indicazioni, salvo che l’autorita’ giudiziaria abbia fondato motivo di ritenere che si tratti di corpo del reato.
7. Salvo quanto previsto dal comma 3 e dall’art. 271, i risultati delle ispezioni, perquisizioni, sequestri, intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, eseguiti in violazione delle disposizioni precedenti non possono essere utilizzati.”.
Nota all’art. 2:
– Il testo dell’art. 116 del codice di procedura penale, come modificato, dalla legge qui pubblicata, e’ il seguente:
“Art. 116 (Copie, estratti e certificati). – 1. Durante il procedimento e dopo la sua definizione, chiunque vi abbia interesse puo’ ottenere il rilascio a proprie spese di copie, estratti o certificati di singoli atti.
2. Sulla richiesta provvede il pubblico ministero o il giudice che procede al momento della presentazione della domanda ovvero, dopo la definizione del procedimento, il presidente del colleggio o il giudice che ha emesso il provvedimento di archiviazione o la sentenza.
3. Il rilascio non fa venire meno il divieto di pubblicazione stabilito dall’art. 114.
3-bis. Quando il difensore, anche a mezzo di sostituti, presenta all’autorita’ giudiziaria atti o documenti, ha diritto al rilascio di attestazione dell’avvenuto deposito, anche in calce ad una copia.”.
Nota all’art. 3:
– Il testo dell’art. 197 del codice di procedura penale, come modificato dalla legge qui pubblicata, e’ il seguente:
“Art. 197 (Incompatibilita’ con l’ufficio di testimone). – 1. Non possono essere assunti come testimoni:
a) i coimputati del medesimo reato [c.p. 110, 113] o le persone imputate in un procedimento connesso a norma dell’art. 12, anche se nei loro confronti sia stata pronunciata sentenza di non luogo a procedere, di proscioglimento o di condanna, salvo che la sentenza di proscioglimento sia divenuta irrevocabile [c.p.p. 648];
b) le persone imputate di un reato collegato a quello per cui si procede, nel caso previsto dall’art. 371, comma 2, lettera b);
c) il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria;
d) coloro che nel medesimo procedimento svolgono o hanno svolto la funzione di giudice, pubblico ministero o loro ausiliario, nonche’ il difensore che abbia svolto attivita’ di investigazione difensiva e coloro che hanno formato la documentazione delle dichiarazioni e delle informazioni assunte ai sensi dell’art. 391-ter.”.
Nota all’art. 4:
– Il testo dell’art. 200 del codice di procedura penale, come modificato dalla legge qui pubblicata, e’ il setuente:
“Art. 200 (Segreto professionale). – 1. Non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio o professione, salvi i casi in cui hanno l’obbligo di riferirne all’autorita’ giudiziaria:
a) i ministri di confessioni religiose, i cui statuti non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano;
b) gli avvocati, gli investigatori privati autorizzati, i consulenti tecnici e i notai;
c) i medici e i chirurghi, i farmacisti, le ostetriche e ogni altro esercente una professione sanitaria;
d) gli esercenti altri uffici o professioni ai quali la legge riconosce la facolta’ di astenersi dal deporre determinata dal segreto professionale.
2. Il giudice, se ha motivo di dubitare che la dichiarazione resa da tali persone per esimersi dal deporre sia infondata, provvede agli accertamenti necessari. Se risulta infondata, ordina che il testimone deponga.
3. Le disposizioni previste dai commi 1 e 2 si applicano ai giornalisti professionisti iscritti nell’albo professionale, relativamente ai nomi delle persone dalle quali i medesimi hanno avuto notizie di carattere fiduciario nell’esercizio della loro professione. Tuttavia se le notizie sono indispensabili ai fini della prova del reato per cui si procede e la loro veridicita’ puo’ essere accertata solo attraverso l’identificazione della fonte della notizia, il giudice ordina al giornalista di indicare la fonte delle sue informazioni.”.
Nota all’art. 5:
– Il testo dell’art. 233 del codice di procedura penale, come modificato dalla legge qui pubblicata, e’ il seguente:
“Art. 233 (Consulenza tecnica fuori dei casi di perizia). – 1. Quando non e’ stata disposta perizia, ciascuna parte puo’ nominare, in numero non superiore a due, propri consulenti tecnici. Questi possono esporre al giudice il proprio parere, anche presentando memorie a norma dell’art. 121.
1-bis. Il giudice, a richiesta del difensore, puo’ autorizzare il consulente tecnico di una parte privata ad esaminare le cose sequestrate nel luogo in cui esse si trovano, ad intervenire alle ispezioni, ovvero ad esaminare l’oggetto delle ispezioni alle quali il consulente non e’ intervenuto. Prima dell’esercizio dell’azione penale l’autorizzazione e’ disposta dal pubblico ministero a richiesta del difensore. Contro il decreto che respinge la richiesta il difensore puo’ proporre opposizione al giudice, che provvede nelle forme di cui all’art. 127.
1-ter. L’autorita’ giudiziaria impartisce le prescrizioni necessarie per la conservazione dello stato originario delle cose e dei luoghi e per il rispetto delle persone.
2. Qualora, successivamente alla nomina del consulente tecnico, sia disposta perizia, ai consulenti tecnici gia’ nominati sono riconosciuti i diritti e le facolta’ previsti dall’art. 230, salvo il limite previsto dall’art. 225, comma 1.
3. Si applica la disposizione dell’art. 225, comma 3.”.
Nota all’art. 6:
– Il testo dell’art. 292 del codice di procedura penale, come modificato dalla legge qui pubblicata, e’ il seguente:
“Art. 292 (Ordinanza del giudice). – 1. Sulla richiesta del pubblico ministero il giudice provvede con ordinanza.
2. L’ordinanza che dispone la misura cautelare contiene, a pena di nullita’ rilevabile anche d’ufficio:
a) le generalita’ dell’imputato o quanto altro valga a identificarlo;
b) la descrizione sommaria del fatto con l’indicazione delle norme di legge che si assumono violate;
c) l’esposizione delle specifiche esigenze cautelari e degli indizi che giustificano in concreto la misura disposta, con l’indicazione degli elementi di fatto da cui sono desunti e dei motivi per i quali essi assumono rilevanza, tenuto conto anche del tempo trascorso dalla commissione del reato;
c-bis) l’esposizione dei motivi per i quali sono stati ritenuti non rilevanti gli elementi forniti dalla difesa, nonche’, in caso di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, l’esposizione delle concrete e specifiche ragioni per le quali le esigenze di cui all’art. 274 non possono essere soddisfatte con altre misure;
d) la fissazione della data di scadenza della misura, in relazione alle indagini da compiere, allorche’ questa e’ disposta al fine di garantire l’esigenza cautelare di cui alla lettera a) del comma 1 dell’art. 274;
e) la data e la sottoscrizione del giudice.
2-bis. L’ordinanza contiene altresi’ la sottoscrizione dell’ausiliario che assiste il giudice, il sigillo dell’ufficio e, se possibile, l’indicazione del luogo in cui probabilmente si trova l’imputato.
2-ter. L’ordinanza e’ nulla se non contiene la valutazione degli elementi a carico e a favore dell’imputato, di cui all’art. 358, nonche’ all’art.
327-bis.
3. L’incertezza circa il giudice che ha emesso il provvedimento ovvero circa la persona nei cui confronti la misura e’ disposta esime gli ufficiali e gli agenti incaricati dal darvi esecuzione.”.
Nota all’art. 9:
– Il testo dell’art. 362 del codice di procedura penale, come modificato dalla legge qui pubblicata, e’ il seguente:
“Art. 362 (Assunzione di informazioni). – 1. Il pubblico ministero assume informazioni dalle persone che possono riferire circostanze utili ai fini della indagini.
Alle persone gia’ sentite dal difensore o dal suo sostituto non possono essere chieste informazioni sulle domande formulate e sulle risposte date. Si applicano le disposizioni degli articoli 197, 198, 199, 200, 201, 202 e 203.”.
Nota all’art. 10:
– Il testo dell’art. 366, del codice di procedura penale, come modificato dalla legge qui pubblicata, e’ il seguente:
“Art. 366 (Deposito degli atti cui hanno diritto di assistere i difensori). – 1. Salvo quanto previsto da specifiche disposizioni, i verbali degli atti compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria ai quali il difensore ha diritto di assistere, sono depositati nella segreteria del pubblico ministero entro il terzo giorno successivo al compimento dell’atto, con facolta’ per il difensore di esaminarli ed estrarne copia nei cinque giorni successivi. Quando non e’ stato dato avviso del compimento dell’atto, al difensore e’ immediatamente notificato l’avviso di deposito e il termine decorre dal ricevimento della notificazione. Il difensore ha facolta’ di esaminare le cose sequestrate nel luogo in cui esse si trovano e, se si tratta di documenti, di estrarne copia.
2. Il pubblico ministero, con decreto motivato, puo’ disporre, per gravi motivi, che il deposito degli atti indicati nel comma 1 e l’esercizio della facolta’ indicata nel terzo periodo dello stesso comma siano ritardati, senza pregiudizio di ogni altra attivita’ del difensore, per non oltre trenta giorni. Contro il decreto del pubblico ministero la persona sottoposta ad indagini ed il difensore possono proporre opposizione al giudice, che provvede ai sensi dell’art. 127.”.
Nota all’art. 12:
– Il testo dell’art. 409 del codice di procedura penale, come modificato dalla legge qui pubblicata, e’ il seguente:
“Art. 409 (Provvedimenti del giudice sulla richiesta di archiviazione). – 1. Fuori dei casi in cui sia stata presentata l’opposizione prevista dall’art. 410, il giudice, se accoglie la richiesta di archiviazione, pronuncia decreto motivato e restituisce gli atti al pubblico ministero. Il provvedimento che dispone l’archiviazione e’ notificato alla persona sottoposta alle indagini se nel corso del procedimento e’ stata applicata nei suoi confronti la misura della custodia cautelare.
2. Se non accoglie la richiesta, il giudice fissa la data dell’udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso al pubblico ministero, alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa dal reato. Il procedimento si svolge nelle forme previste dall’art. 127. Fino al giorno dell’udienza gli atti restano depositati in cancelleria con facolta’ del difensore di estrarne copia.
3. Della fissazione dell’udienza il giudice da’ inoltre comunicazione al procuratore generale presso la corte di appello.
4. A seguito dell’udienza, il giudice, se ritiene necessarie ulteriori indagini, le indica con ordinanza al pubblico ministero fissando il termine indispensabile per il compimento di esse.
5. Fuori del caso previsto dal comma 4, il giudice, quando non accoglie la richiesta di archiviazione, dispone con ordinanza che, entro dieci giorni, il pubblico ministero formuli l’imputazione. Entro due giorni dalla formulazione dell’imputazione, il giudice fissa con decreto l’udienza preliminare. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 418 e 419.
6. L’ordinanza di archiviazione e’ ricorribile per cassazione [c.p.p. 606] solo nei casi di nullita’ previsti dall’art. 127, comma 5.”.
Nota all’art. 13:
– Il testo dell’art. 419 del codice di procedura penale, come modificato dalla legge qui pubblicata, e’ il seguente:
“Art. 419 (Atti introduttivi). – 1. Il giudice fa notificare all’imputato e alla persona offesa, della quale risulti agli atti l’identita’ e il domicilio, l’avviso del giorno, dell’ora e del luogo dell’udienza, con la richiesta di rinvio a giudizio formulata dal pubblico ministero.
2. L’avviso e’ altresi’ comunicato al pubblico ministero e notificato al difensore dell’imputato con avvertimento della facolta’ di prendere visione degli atti e delle cose trasmessi a norma dell’art. 416, comma 2 e di presentare memorie e produrre documenti.
3. L’avviso contiene inoltre l’invito a trasmettere la documentazione relativa alle indagini eventualmente espletate dopo la richiesta di rinvio a giudizio.
4. Gli avvisi sono notificati e comunicati almeno dieci giorni prima della data dell’udienza. Entro lo stesso termine e’ notificata la citazione del responsabile civile e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria.
5. L’imputato puo’ rinunciare all’udienza preliminare e richiedere il giudizio immediato con dichiarazione presentata in cancelleria, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, almeno tre giorni prima della data dell’udienza. L’atto di rinuncia e’ notificato al pubblico ministero e alla persona offesa dal reato a cura dell’imputato.
6. Nel caso previsto dal comma 5, il giudice emette decreto di giudizio immediato.
7. Le disposizioni dei commi 1 e 4 sono previste a pena di nullita’.”.
Nota all’art. 15:
– Il testo dell’art. 431 del codice di procedura penale, come modificato dalla legge qui pubblicata, e’ il seguente:
“Art. 431 (Fascicolo per il dibattimento). – 1.
Immediatamente dopo l’emissione del decreto che dispone il giudizio, il giudice provvede nel contraddittorio delle parti alla formazione del fascicolo per il dibattimento. Se una delle parti ne fa richiesta il giudice fissa una nuova udienza, non oltre il termine di quindici giorni, per la formazione del fascicolo. Nel fascicolo per il dibattimento sono raccolti:
a) gli atti relativi alla procedibilita’ dell’azione penale e all’esercizio dell’azione civile;
b) i verbali degli atti non ripetibili compiuti dalla polizia giudiziaria;
c) i verbali degli atti non ripetibili compiuti dal pubblico ministero e dal difensore;
d) i documenti acquisiti all’estero mediante rogatoria internazionale e i verbali degli atti non ripetibili assunti con le stesse modalita’;
e) i verbali degli atti assunti nell’incidente probatorio;
f) i verbali degli atti, diversi da quelli previsti dalla lettera d), assunti all’estero a seguito di rogatoria internazionale ai quali i difensori sono stati posti in grado di assistere e di esercitare le facolta’ loro consentite dalla legge italiana;
g) il certificato generale del casellario giudiziario e gli altri documenti indicati nell’art. 236;
h) il corpo del reato e le cose pertinenti al reato, qualora non debbano essere custoditi altrove.
2. Le parti possono concordare l’acquisizione al fascicolo per il dibattimento di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, nonche’ della documentazione relativa all’attivita’ di investigazione difensiva.”.
Nota all’art. 16:
– Il testo dell’art. 433 del codice di procedura penale, come modificato dalla legge qui pubblicata, e’ il seguente:
“Art. 433 (Fascicolo del pubblico ministero). – 1. Gli atti diversi da quelli previsti dall’art. 431 sono trasmessi al pubblico ministero con gli atti acquisiti all’udienza preliminare unitamente al verbale dell’udienza.
2. I difensori hanno facolta’ di prendere visione ed estrarre copia, nella segreteria del pubblico ministero, degli atti raccolti nel fascicolo formato a norma del comma 1.
3. Nel fascicolo del pubblico ministero ed in quello del difensore e’ altresi’ inserita la documentazione dell’attivita’ prevista dall’art. 430 quando di essa le parti si sono servite per la formulazione di richieste al giudice del dibattimento e quest’ultimo le ha accolte.”.
Nota all’art. 17:
– Il testo dell’art. 495 del codice di procedura penale, come modificato dalla legge qui pubblicata, e’ il seguente:
“Art. 495 (Provvedimenti del giudice in ordine alla prova). – 1. Il giudice, sentite le parti, provvede con ordinanza all’ammissione delle prove a norma degli articoli 190, comma 1, e 190-bis. Quando e’ stata ammessa l’acquisizione di verbali di prove di altri procedimenti, il giudice provvede in ordine alla richiesta di nuova assunzione della stessa prova solo dopo l’acquisizione della documentazione relativa alla prova dell’altro procedimento.
2. L’imputato ha diritto all’ammissione delle prove indicate a discarico sui fatti costituenti oggetto delle prove a carico; lo stesso diritto spetta al pubblico ministero in ordine alle prove a carico dell’imputato sui fatti costituenti oggetto delle prove a discarico.
3. Prima che il giudice provveda sulla domanda, le parti hanno facolta’ di esaminare i documenti di cui e chiesta l’ammissione.
4. Nel corso dell’istruzione dibattimentale, il giudice decide con ordinanza sulle eccezioni proposte dalle parti in ordine alla ammissibilita’ delle prove. Il giudice, sentite le parti, puo’ revocare con ordinanza l’ammissione di prove che risultano superflue o ammettere prove gia’ escluse.
4-bis. Nel corso dell’istruzione dibattimentale ciascuna delle parti puo’ rinunziare, con il consenso dell’altra parte, all’assunzione delle prove ammesse a sua richiesta.”.
Nota all’art. 18:
– Il testo dell’art. 512 del codice di procedura penale, come modificato dalla legge qui pubblicata, e’ il seguente:
“Art. 512 (Lettura di atti per sopravvenuta impossibilita’ di ripetizione). – 1. Il giudice, a richiesta di parte, dispone che sia data lettura degli atti assunti dalla polizia giudiziaria, dal pubblico ministero dai difensori delle parti private e dal giudice nel corso della udienza preliminare quando, per fatti o circostanze imprevedibili, ne e’ divenuta impossibile la ripetizione.”.
Nota all’art. 19:
– Il testo dell’art. 371-bis del codice penale, come modificato dalla legge qui pubblicata, e’ il seguente:
“Art. 371-bis (False informazioni al pubblico ministero). – Chiunque, nel corso di un procedimento penale, richiesto dal pubblico ministero di fornire informazioni ai fini delle indagini, rende dichiarazioni false ovvero tace, in tutto o in parte, cio’ che sa intorno ai fatti sui quali viene sentito, e’ punito con la reclusione fino a quattro anni.
Ferma l’immediata procedibilita’ nel caso di rifiuto di informazioni, il procedimento penale, negli altri casi, resta sospeso fino a quando nel procedimento nel corso del quale sono state assunte le informazioni sia stata pronunciata sentenza di primo grado ovvero il procedimento sia stato anteriormente definito con archiviazione o con sentenza di non luogo a procedere.
Le disposizioni di cui ai commi primo e secondo si applicano, nell’ipotesi prevista dall’art. 391-bis, comma 10, del codice di procedura penale, anche quando le informazioni ai fini delle indagini sono richieste dal difensore.”.
Note all’art. 22:
– Il testo dell’art. 375 del codice penale, come modificato dalla legge qui pubblicata, e’ il seguente:
“Art. 375 (Circostanze aggravanti). – Nei casi previsti dagli articoli 371-bis, 371-ter, 372, 373 e 374, la pena e’ della reclusione da tre a otto anni se dal fatto deriva una condanna alla reclusione non superiore a cinque anni; e’ della reclusione da quattro a dodici anni, se dal fatto deriva una condanna superiore a cinque anni; ed e’ della reclusione da sei a venti anni se dal fatto deriva una condanna all’ergastolo.”.
– Il testo dell’art. 376 del codice penale, come modificato dalla legge qui pubblicata, e’ il seguente:
“Art. 376 (Ritrattazione). – Nei casi previsti dagli articoli 371-bis, 371-ter, 372 e 373, il colpevole non e’ punibile se, nel procedimento penale in cui ha prestato il suo ufficio o reso le sue dichiarazioni, ritratta il falso e manifesta il vero non oltre la chiusura del dibattimento.
Qualora la falsita’ sia intervenuta in una causa civile, il colpevole non e’ punibile se ritratta il falso e manifesta il vero prima che sulla domanda giudiziale sia pronunciata sentenza definitiva, anche se non irrevocabile.”.
– Il testo dell’art. 377 del codice penale, come modificato dalla legge qui pubblicata, e’ il seguente:
“Art. 377 (Subornazione). – Chiunque offre o promette denaro o altra utilita’ alla persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti all’autorita’ giudiziaria ovvero alla persona richiesta di rilasciare dichiarazioni dal difensore nel corso dell’attivita’ investigativa, o alla persona chiamata a svolgere attivita’ di perito consulente tecnico o interprete, per indurla a commettere i reati previsti dagli articoli 371-bis, 371-ter, 372 e 373, soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alle pene stabilite negli articoli medesimi, ridotte dalla meta’ ai due terzi.
La stessa disposizione si applica qualora l’offerta o la promessa sia accettata, ma la falsita’ non sia commessa.
La condanna importa l’interdizione dai pubblici uffici.”.
– Il testo dell’art. 384 del codice penale, come modificato dalla legge qui pubblicata, e’ il seguente:
“Art. 384 (Casi di non punibilita’). – Nei casi previsti dagli articoli 361, 362, 363, 364, 365, 366, 369, 371-bis, 371-ter, 372, 373, 374 e 378, non e’ punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessita’ di salvare se medesimo o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella liberta’ o nell’onore.
Nei casi previsti dagli articoli 371-bis, 371-ter, 372 e 373, la punibilita’ e’ esclusa se il fatto e’ commesso da chi per legge non avrebbe dovuto essere richiesto di fornire informazioni ai fini delle indagini o assunto come testimonio, perito, consulente tecnico o interprete ovvero avrebbe dovuto essere avvertito della facolta’ di astenersi dal rendere informazioni, testimonianza, perizia, consulenza o interpretazione”.
Nota all’art. 24:
– Il testo dell’art. 222 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, come modificato dalla legge qui pubblicata, e’ il seguente:
“Art. 222 (Investigatori privati). – 1. Fino all’approvazione della nuova disciplina sugli investigatori privati, l’autorizzazione a svolgere le attivita’ indicate nell’art. 327-bis del codice e’ rilasciata dal prefetto agli investigatori che abbiano maturato una specifica esperienza professionale che garantisca il corretto esercizio dell’attivita’.
2. In deroga a quanto previsto dall’art. 135 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, l’incarico e’ iscritto in uno speciale registro in cui sono annotati:
a) le generalita’ e l’indirizzo del difensore committente;
b) la specie degli atti investigativi richiesti;
c) la durata delle indagini, determinata al momento del conferimento dell’incarico.
3. Nell’ambito delle indagini previste dal presente articolo non si applica la disposizione dell’art. 139 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
4. Ai fini di quanto disposto dall’art. 103, commi 2 e 5, del codice, il difensore comunica il conferimento dell’incarico previsto dal comma 2 del presente articolo all’autorita’ giudiziaria procedente.”.